Prosegue la nostra
attività di denuncia
contro
il
nuovo Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Sardegna, approvato
recentemente dalla Giunta Regionale, con l’invio alla Commissione
Europea di una circostanziata segnalazione di violazioni e
irregolarità.
Secondo
il Comitato Non Bruciamoci il Futuro di Macomer, l’Associazione
Zero Waste Sardegna e il Comitato del Cittadini Liberi di Ottana,
sono state violate:
1) la Convenzione sull'accesso alle informazioni, la
partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla
giustizia in materia ambientale (Convenzione di Aarhus, Danimarca, 25
giugno 1998, Direttiva 2003/35/CE, Regolamento (CE) n.
1367/2006);
2) la Direttiva Comunitaria relativa alla Valutazione Ambientale
Strategica (2001/42/CE);
3) le Direttive Comunitarie relative alla conservazione degli
Habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna
selvatiche (92/43/CE) e degli Uccelli selvatici (2009/147/CE).
Inoltre sono stati denunciati:
4) le irregolarità della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS;
5) il
mancato rispetto delle
indicazione dell'art. 4 della Direttiva 2008/98/CE relativo alla
corretta gestione dei rifiuti, nonché l’incoerenza
dell’aggiornamento del Piano con i principi dell’economia
circolare.
Uno degli aspetti del nuovo piano che più preoccupa i cittadini del
Marghine
riguarda la conferma del polo di incenerimento di Tossilo,
che da transitorio
diventa il secondo polo sardo con il conseguente aumento significativo delle
emissioni nocive, che incideranno sulla
salute dei cittadini e la salubrità del
territorio a causa del
previsto raddoppio delle quantità di rifiuti da incenerire.
Di seguito il testo completo della Denuncia
DENUNCIA
ALLA COMMISSIONE EUROPEA
RIGUARDANTE INADEMPIMENTI DEL DIRITTO EUROPEO
Associazioni, gruppi e comitati
denuncianti: Zero Waste Sardegna, Comitato “Non
Bruciamoci il Futuro” di Macomer (NU), Comitato Cittadini Liberi
di Ottana (NU) - Italia
- Cittadinanza: italiana
- Settore e sede (-i) di attività: associazionismo socio-ambientale
- Stato membro o organismo pubblico che, secondo il denunciante, non ha ottemperato al diritto comunitario: Regione Autonoma della Sardegna;
- Descrizione circostanziata dei fatti contestati:
La presente contestazione riguarda l’aggiornamento del Piano di
Gestione dei Rifiuti Urbani della Sardegna, approvato con
Deliberazione di Giunta Regionale n. 69/15 del 23 dicembre 2016
(https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20161227144137.pdf),
e le relative procedure, in merito a:
- l’esclusione delle comunità interessate (Enti locali e cittadini portatori di interesse) alla partecipazione e condivisione delle scelte operate nell’aggiornamento del piano;
- il mancato avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
- la mancata Valutazione di Incidenza ambientale;
- l’irregolarità della procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS:
- il mancato rispetto della gerarchia dei rifiuti e l’incoerenza del piano con l’economia circolare.
In particolare si denuncia:
1) la violazione della Convenzione sull'accesso alle informazioni,
la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso
alla giustizia in materia ambientale (Aarhus, Danimarca, 25 giugno
1998, direttiva 2003/35/CE, Regolamento (CE) n. 1367/2006).
La comunità interessata (enti locali, cittadini e organizzazioni no
profit) è stata esclusa dalla partecipazione e dalla
condivisione dell’aggiornamento del Piano di Gestione dei Rifiuti
Urbani, i cui effetti avranno un impatto sulla salute pubblica,
l'ambiente e lo sviluppo sostenibile del territorio;
2) la violazione della Direttiva comunitaria relativa alla
Valutazione Ambientale Strategica (2001/42/CE);
3) la violazione delle Direttive comunitarie relative alla
conservazione degli Habitat naturali e seminaturali e della flora e
della fauna selvatiche (92/43/CE) e degli Uccelli selvatici
(2009/147/CE).
4) l’irregolarità della procedura di Verifica di
assoggettabilità a VAS;
5) il
mancato rispetto delle
indicazione dell'art. 4 della Direttiva 2008/98/CE relativo alla
corretta gestione dei rifiuti, nonché l’incoerenza
dell’aggiornamento del Piano con i principi dell’economia
circolare.
Prima di entrare nel merito delle contestazioni ci sembra utile
proporre cronologicamente una sintesi degli avvenimenti e dei
provvedimenti che hanno caratterizzato l’iter dell’aggiornamento
del Piano regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani
24 Marzo 2014
Il Coordinamento Sardo Non Bruciamoci il Futuro invia al presidente
della Giunta regionale della Regione Sardegna
Francesco Pigliaru una richiesta di incontro per un approfondimento
sulle tematiche della gestione dei rifiuti, sull’urgenza di dotare
la Sardegna di un nuovo Piano di Gestione dei Rifiuti e sulla
percorribilità della graduale dismissione degli impianti di
incenerimento dei rifiuti, del potenziamento della raccolta
differenziata e della dotazione di infrastrutture per il
recupero e il riciclo spinto dei materiali post-consumo, seguendo il
percorso virtuoso indicato dalla strategia Rifiuti Zero (Allegato
1). Lo stesso percorso indicato nel suo programma elettorale.
28 Maggio 2014
Il Coordinamento Sardo Non Bruciamoci il
Futuro, insieme ad altri gruppi, invia al presidente Pigliaru una
richiesta di moratoria che preveda, tra le altre cose,
l’aggiornamento del Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani e lo stop
immediato delle procedure di autorizzazione per tutti i nuovi
progetti di impianti di incenerimento dei rifiuti e di potenziamento
di quelli esistenti. La richiesta era stata firmata da 45 comitati e
associazioni di tutta la Sardegna in data 11.05.2014
(Allegato
2).
31
Maggio 2014
Il Comitato Non Bruciamoci il Futuro di Macomer, il Movimento Rifiuti
Zero Sardegna e il Comitato dei Cittadini Liberi di Ottana, impegnati
da oltre 4 anni contro la realizzazione di un nuovo inceneritore a
Tossilo (Macomer), organizzano un sit-in di protesta presso
l'inceneritore di Macomer e una marcia ad Ottana:
L’iniziativa fa parte di una marcia simbolica organizzata dai tutti
i Comitati sardi che ha fatto sosta a Sassari (16 maggio) e
successivamente a Villacidro-Gonnosfanadiga-Guspini (21 giugno), a
Portoscuso (28 giugno) e si è conclusa il 9 luglio a Cagliari. In
occasione di quest’ultima tappa
viene
organizzato un sit-in di protesta in viale Trento, sotto la
sede della Giunta regionale, “per dire no alla
trasformazione dell’isola in piattaforma energetica dell’Italia,
per dire no agli inceneritori e porre la questione delle
bonifiche dei siti d’interesse nazionale e per dire SI a una
programmazione partecipata del futuro della Sardegna che tenga conto
delle sue peculiarità e delle sue reali esigenze”. Una
delegazione dei Comitati è ricevuta dall’Assessore regionale della
Difesa dell’Ambiente Donatella Spano alla quale viene consegnata la
richiesta di moratoria, già inviata al Presidente Pigliaru. Nel
corso dell’incontro i Comitati evidenziano la necessità di un
nuovo Piano Rifiuti.
21 Ottobre 2014
La Giunta regionale, con delibera n. 41/3 del 21 ottobre 2014,
approva il Programma Regionale di Sviluppo (2014-2019) che tra i suoi
obiettivi individua la “Revisione del Piano regionale di gestione
dei rifiuti urbani” sottolineando che “L’art. 199 del D.
Lgs. n. 152/2006 prevede che il Piano regionale debba essere
aggiornato ogni 6 anni. Il Piano vigente è stato approvato nel 2008
e si rende necessario un suo aggiornamento, considerato tra l’altro
che lo stesso costituisce una condizionalità”.
11 novembre 2014
Dieci Consiglieri della Regione Autonoma della
Sardegna depositano una mozione (n.87 dell’11 novembre 2014) in
merito alla necessità di una moratoria delle attività di
termovalorizzazione e termodistruzione dei rifiuti, nella quale si
impegnano il Presidente della Regione e la Giunta Regionale:
- a porre in essere tutti i
provvedimenti necessari al fine di attuare una moratoria in cinque
anni dell'attività di termovalorizzazione e di termodistruzione dei
rifiuti, da realizzarsi nella misura del 20 per cento all'anno per
ogni anno a decorrere dal 1° gennaio 2015 sino al 31 dicembre 2019;
- ad avviare la rielaborazione del Piano
regionale di gestione dei rifiuti al fine di recepire le gerarchie
stabilite dalla direttiva n. 2008/98/CE e dal decreto legislativo n.
295 del 2010, privilegiando la raccolta differenziata, il recupero e
il riciclo dei materiali post-consumo, e prevedendo a tale scopo la
realizzazione di centri di riciclo, prioritariamente negli stessi
siti che attualmente ospitano gli impianti di termodistruzione e
termovalorizzazione che andranno gradualmente dismessi
(http://www.consregsardegna.it/XVLegislatura/Mozioni/Moz087.asp).
2 Dicembre 2014
Con delibera n. 48/20 del 2 dicembre 2014 la Giunta regionale dà
mandato all’Assessore Difesa Ambiente di “individuare nei
prossimi bilanci idonee risorse per garantire il rinnovo dell’accordo
di programma con il Consorzio Italiano Compostatori e per la
revisione del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani”.
Allo stesso tempo la delibera prevede di “individuare le azioni
necessarie alla realizzazione degli interventi del Piano previsti
nella configurazione a regime”.
24 gennaio 2015
Il Comitato Non Bruciamoci il Futuro e l’Associazione Zero Waste
Sardegna chiedono un incontro alle Commissioni Ambiente e Sanità
della Regione Sardegna per un’approfondita riflessione sulla
problematica della gestione dei rifiuti in Sardegna, anche in
relazione al mutato quadro regionale sulla gestione degli stessi
rispetto ai dati e alle proiezioni effettuate nel Piano Regionale di
Gestione dei rifiuti del 2008 (Allegato 3).
La richiesta non ottiene risposta.
19 febbraio 2015
Viene depositata la proposta di Legge regionale
n. 186 sottoscritta da 16 consiglieri regionali di maggioranza
per una moratoria in cinque anni dell'attività di
termovalorizzazione e termodistruzione dei rifiuti.
Le finalità e l’oggetto della proposta di legge interessano:
- l’attuazione della moratoria succitata
- l’effettuazione di studi e valutazioni di fattibilità di impianti in grado di sfruttare le migliori tecnologie disponibili in rapporto all'abbattimento degli inquinanti di combustione;
- la rielaborazione del Piano regionale di Gestione dei Rifiuti orientato a recepire le gerarchie stabile dalla Direttiva 2008/98/CE e dal D.lgs n. 295/2010, privilegiando la raccolta differenziata, il recupero e il riciclo dei materiali post-consumo e prevedendo a tale scopo la realizzazione di Centri di Riciclo, prioritariamente negli stessi siti che attualmente ospitano gli impianti di termodistruzione e termovalorizzazione che andranno gradualmente dismessi.
26 Marzo 2015
23 Consiglieri della Regione Sardegna
depositano una mozione (n.126 del 26 marzo 2015) in merito agli
intendimenti della Giunta regionale sull'attività di gestione dei
rifiuti presso il sito di Tossilo e sul potenziamento delle linee di
incenerimento.
24 Aprile 2015
Viene depositata una seconda proposta di Legge
regionale (n. 204 del 24 aprile 2015), sottoscritta da due
consiglieri di minoranza, per una Moratoria in cinque anni
dell'attività di termovalorizzazione e termodistruzione dei rifiuti
e per il divieto di realizzare nuovi impianti e di potenziare quelli
esistenti.
13 Maggio 2015
Il Consiglio Regionale approva a maggioranza l’o.d.g. n. 41 del 13
maggio 2015
(http://www.consregsardegna.it/XVLegislatura/Ordini%20del%20giorn/odg041.asp),
che:
“impegna la Giunta Regionale affinché, prima di intervenire in
materia di gestione dei rifiuti, compresi i procedimenti su Tossilo:
- ponga in essere tutti gli adempimenti per l'effettuazione di campagne di monitoraggio sullo stato di salute della popolazione nell'area del Marghine nonché su opportuni indicatori biologici, come peraltro previsto nella deliberazione della Giunta regionale n. 12/39 del 27 marzo 2015;
- dia corso in maniera celere all'aggiornamento del piano regionale in materia di gestione dei rifiuti nonché a porre in essere in tempi rapidi il disegno di legge sul sistema di governo dei rifiuti.”
17 Giugno 2015
La Giunta regionale, con delibera n. 31/7 del 17.06.2015, approva
l’atto di indirizzo per l’aggiornamento del Piano regionale di
gestione dei rifiuti urbani.
22 Ottobre 2015
La Commissione europea, il 22 ottobre 2015, apre la procedura di
infrazione n. 2165/2015 nei confronti dell’Italia (violazione degli
articoli 28, 30 e 33 della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti),
con riferimento ai piani di gestione dei rifiuti delle province
autonome di Trento e Bolzano e di 13 regioni (Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia,
Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Valle d’Aosta, Veneto).
La Commissione ha rilevato che i piani di gestione delle suddette
regioni e province autonome risultavano datati (vale a dire adottati
nel 2008 o ancora prima) e la revisione non era stata ancora avviata
o era ancora in corso di attuazione.
27 Ottobre 2015
Il Comitato Non Bruciamoci il Futuro Macomer, l’Associazione Zero
Waste Sardegna e l’Unione dei Comuni della Barbagia depositano tre
ricorsi al TAR Sardegna contro la realizzazione del nuovo
inceneritore di Tossilo, evidenziando irregolarità e atti
illegittimi nella procedura di VIA/AIA, incoerenza con il Piano
regionale di Gestione dei rifiuti urbani del 2008 ed errata
applicazione della delibera di approvazione dello stesso piano
(Allegato 4). La VIA/AIA era stata
avviata il 30 luglio 2014 e si concludeva positivamente il 29 luglio
2015
15 Luglio 2016
Il TAR Sardegna, con sentenze n. 627, 628 e 629 del 15 luglio 2016,
accoglie i ricorsi presentati dal Comitato Non Bruciamoci il Futuro,
dall’associazione Zero Waste Sardegna e dall’Unione dei Comuni
della Barbagia, annullando tutti gli atti amministrativi ed
endoprocedimentali relativi alla realizzazione del nuovo inceneritore
di Tossilo (Allegato 5).
19 Ottobre 2016
Il Servizio Valutazioni Ambientali (Servizio
SVA) dell’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente
informa che il Servizio Tutela dell’Atmosfera e del Territorio
(Servizio TAT) dell’Assessorato regionale della Difesa
dell’Ambiente, in qualità di autorità procedente, avvia la
procedura di verifica di assoggettabilità a VAS relativa
all’aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti
Urbani. Viene pubblicato sul sito della Regione Sardegna il relativo
Rapporto Ambientale preliminare al seguente indirizzo:
6 Dicembre 2016
Il Servizio SVA dell’Assessorato della
difesa dell’ambiente comunica che, l’aggiornamento del Piano
regionale di gestione dei rifiuti urbani è stato escluso dalla
procedura di Valutazione Ambientale Strategica (Determinazione del
Direttore del SVA n. 23777/747 del 06.12.2016:
23 Dicembre 2016
La Giunta regionale, con delibera n, 69/15 del 23 dicembre 2016
approva l‘aggiornamento del Piano regionale di Gestione dei Rifiuti
Urbani.
Dalla sintetica cronistoria suesposta appare con tutta evidenza
l’indisponibilità dei decisori politici ad aprire,
sin dall’inizio, un confronto con gli
enti locali e i cittadini portatori di interesse sulle tematiche
della gestione dei rifiuti e, in particolare, sulle scelte
dell’aggiornamento del piano. Appare chiaro anche che la Regione
Sardegna sapeva benissimo che il Piano Regionale di Gestione dei
Rifiuti doveva essere aggiornato almeno ogni sei anni.
Nonostante ciò non solo fa scadere i sei anni previsti per il suo
aggiornamento e per decidere di affrontare l’argomento, ma fa
trascorrere ulteriori sei mesi per stabilirne gli indirizzi e un
altro anno e mezzo per redigere il piano e approvarlo (Deliberazione
GR n.69/15 del 23.12.2016), accumulando così ritardi su ritardi e
decidendo di saltare la VAS sia per non andare in procedura di
infrazione, sia per mettere in sicurezza la realizzazione del nuovo
inceneritore di Tossilo e di salvaguardare, prima di tutto, gli
interessi della Giunta e dell’apparato regionale, responsabili di
atti amministrativi su Tossilo, già giudicati illegittimi e
irregolari dalle citate sentenze del TAR e ancora oggi al vaglio del
Consiglio di Stato1.
Fatti contestati
Primo punto (1):
violazione della Convenzione
sull'accesso alle informazioni, la partecipa-zione del pubblico ai
processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale
(Aarhus, Danimarca, 25 giugno 1998).
Non è stato consentito alle comunità interessate di partecipare e
condividere le scelte previste nell’aggiornamento del Piano
Rifiuti, determinanti per il futuro della stessa comunità,
contrariamente a quanto previsto dalla Direttiva 2003/35/CE
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003, recante
norme per la partecipazione del pubblico all'elaborazione di taluni
piani e programmi in materia ambientale che modifica le Direttive del
Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE, relativamente alla partecipazione
del pubblico e all'accesso alla giustizia, recepita dall’Italia con
D.Lgl. 3 aprile 1996, n. 152 e s.m.i., dal Regolamento (CE)
n. 1367/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6
settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli
organi comunitari delle disposizioni della Convenzione di Aarhus
sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico
ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia
ambientale e dalla stessa convenzione di Aarhus, recepita dalla Stato
italiano con la legge 16 marzo 2001, n. 108.
Come riportato in premessa, il Comitato Non Bruciamoci il Futuro,
l’Associazione Zero Waste Sardegna e il Comitato Cittadini Liberi,
anche per il tramite del Coordinamento sardo Non Bruciamoci il
Futuro, hanno più volte richiesto alla
Regione Sardegna la partecipazione e il coinvolgimento sul tema della
gestione dei rifiuti e sull’aggiornamento del Piano Rifiuti, senza
ottenere alcuna risposta
Non sono state neppure accolte le richieste di
partecipazione e di coinvolgimento sulle scelte dell’aggiornamento
del piano rifiuti sollecitate da diversi Comuni che
hanno deliberato anche un o.d.g. in cui si richiedeva la sospensione
della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS (Arborea:
delibera C.C. n. 82 del 30.11.16; Modolo:
delibera G.C. n 66 del 01.12.2016; Olzai:
delibera C.C. n. 25 del 13.11.2016; Pau:
delibera CC n 22 del 07.11.2016; Sarule:
delibera C.C. n. 25 del 19.11.2016; Sorgono:
delibera C.C. n 29 del 29.11.2016).
Secondo punto (2): violazione della
Direttiva comunitaria 2001/42/CE
relativa alla Valutazione
Ambientale Strategica (VAS)
L’aggiornamento del Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani non è
stato assoggettato alla procedura di VAS, come prevedono la direttiva
n 2001/42/CE (art. 3, par. 2) e il D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (artt.
6, comma 2, e 11), normative che si applicano anche agli ampliamenti
e/o modifiche di piani al fine di verificarne gli impatti cumulativi.
La direttiva 2001/42/CE (comunemente conosciuta come Direttiva VAS)
introduce l’obbligo della valutazione ambientale per tutti i piani
e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente.
Essa è stata recepita a livello nazionale dal D. Lgs. n. 152 del 3
aprile 2006 e ss.mm.ii. La Direttiva si applica obbligatoriamente a
piani e programmi di numerosi settori, fra cui il settore della
gestione dei rifiuti.
La VAS si connota inoltre per una complessa procedura, che mira al
più ampio coinvolgimento di tutti i soggetti, pubblici o privati,
comunque interessati dalla pianificazione, e giunge ad una
valutazione comparata di ogni effetto ambientale, positivo o
negativo, prevedibile o previsto, del piano da adottare.
A livello regionale la procedura VAS è stata regolamentata dal
Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Sardegna
n. 34/33 del 7.08.2012, con cui sono state prescritte le
direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione
ambientale.
In particolare, l’art. 8 (“Piani o programmi da sottoporre a
VAS”), prevede che “Devono essere sottoposti a valutazione
ambientale strategica i piani o programmi: che sono elaborati per la
valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, per i
settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale,
dei trasporti, della gestione dei rifiuti
e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della
pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli”.
Alla procedura di VAS la Regione Sardegna ha preferito la verifica di
assoggettabilità a VAS.
Più specificatamente il Servizio TAT
dell’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente ha
ritenuto che l’aggiornamento del Piano di gestione dei rifiuti
urbani ricada nella fattispecie prevista dall’art. 6, comma 3 del
D.Lgs. 152/2006 (e s.m.i.) in quanto lo stesso determinerebbe
modifiche minori del vecchio piano del 2008 che non introducono
nuovi aspetti ambientali rispetto a quelli già individuati e
valutati nell’ambito della procedura di Valutazione Ambientale
Strategica condotta precedentemente all’approvazione del vecchio
piano rifiuti del 2008,.
Lo stesso Servizio TAT nel mese di ottobre del 2016 ha quindi avviato
la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, pubblicando il
Rapporto Ambientale Preliminare sul sito della regione
(http://www.sardegnaambiente.it/index.php?xsl=612&s=320450&v=2&c=4807&idsito=18).
In detto rapporto preliminare veniva proposta la non assoggettabilità
a VAS relativa all’aggiornamento del Piano Regionale di Gestione
dei Rifiuti Urbani.
L’aggiornamento del Piano dei Rifiuti, invece, è palesemente
nuovo e diverso rispetto al precedente, determina nuovi ed
evidentissimi impatti ambientali e si basa su una situazione
ambientale e su dati completamente diversi da quelli considerati
nella VAS del 2008, ancorché datati, carenti di informazioni e non
più attuali.
Il nuovo Piano prevede infatti una produzione di rifiuti largamente
inferiore a quanto stimato in precedenza (piano 2008: 830.000 t/anno;
nuovo piano 690.000 t/anno) e un aumento consistente della
Raccolta differenziata che passerà dal 65% all’80%, obiettivi che
dovranno essere raggiunti prioritariamente dai Comuni, e quindi dai
cittadini, esclusi dalla partecipazione e condivisione di tali
scelte.
Viene proposto un unico scenario di smaltimento/incenerimento di
tutto il rifiuto indifferenziato introducendo un nuovo sistema a due
poli (Cagliari e Macomer) non previsto dal precedente piano che
invece proponeva cinque scenari. A tal proposito si rimanda alle
citate sentenze del TAR Sardegna n. 627, 628 e 629 del 2016 che,
annullando tutti gli atti amministrativi ed endoprocedimentali del
nuovo inceneritore di Tossilo, chiariscono bene questi aspetti
(vedasi Allegato 5).
Il polo di incenerimento di Sassari, definito dall’aggiornamento
del piano impropriamente terzo polo, viene soppresso e sostituito con
quello di Macomer/Tossilo, che invece nel vecchio piano doveva essere
adeguato, senza aumento di capacità, e dismesso a fine transitorio.
La comparazione energetica ambientale
effettuata nel Rapporto Ambientale preliminare risulta inoltre
incongruente. Il confronto proposto tra lo scenario evolutivo
previsto al 2022, la situazione attuale (2014) e lo scenario di
incenerimento a 3 poli del vecchio piano non ha infatti senso perché
quest’ultima configurazione era stata esclusa dalla delibera di
approvazione del piano del 2008 (delibera n. 73/7 del 20 dicembre
2008). In ogni caso, con il nuovo piano,
saranno inceneriti 160.000 t/anno di rifiuti, contro le circa
120.000 ton/anno della situazione attuale (2014). Si tratta di ben
40.000 t/anno di rifiuto secco indifferenziato in più che sarà
sottoposto ad incenerimento con un conseguente e ovvio peggioramento
del quadro emissivo, diversamente da quanto postulato dalla determina
del Servizio SVA n. 747 del 6.12.2016 (Allegato
6). Tale determina ha infatti stabilito
la non assoggettabilità a VAS dell’aggiornamento del Piano
sostenendo che “gli impatti sulla componente atmosfera …
possono ritenersi non significativi” e che l’aggiornamento
determinerà pertanto un “miglioramento del quadro emissivo
regionale complessivo in riferimento al minore quantitativo
di rifiuti che, secondo le previsioni, saranno avviati a
termovalorizzazione. L’implementazione di impianti più
moderni, conseguente ai previsti interventi di revamping dei
poli di Cagliari e di Macomer, inoltre, dovrebbe garantire rendimenti
più elevati con conseguenti minori emissioni per unità di rifiuto
bruciato. L’impatto positivo è certo e di lunga durata,
in considerazione della progressiva riduzione dei quantitativi di
rifiuti prodotti e, conseguentemente, di quelli avviati a
termovalorizzazione;”
Tali affermazioni sono del tutto infondate in quanto il quantitativo
dei rifiuti inceneriti aumenterà rispetto alla situazione attuale
così come aumenteranno le emissioni nocive che, pur essendo minori
per unità di rifiuto bruciato, saranno invece complessivamente
maggiori a causa della maggiore quantità di rifiuti inceneriti.
Lo stesso ragionamento può essere fatto anche per quanto riguarda
gli impatti sulle emissioni di CO2 che la
suddetta determina ritiene ugualmente “non significativi” per le
seguenti motivazioni: “minore quantitativo di rifiuti avviati a
termovalorizzazione. L’implementazione di impianti più moderni,
conseguente ai previsti interventi di revamping dei due poli
di Cagliari e di Macomer, inoltre, dovrebbe garantire rendimenti più
elevati con conseguenti minori produzioni di CO2
per unità di rifiuto bruciato. L’impatto positivo è certo e di
lunga durata, in considerazione della progressiva riduzione dei
quantitativi di rifiuti prodotti e, conseguentemente, di quelli
avviati a termovalorizzazione.”
A questo riguardo occorre evidenziare che il Comitato Non Bruciamoci
il Futuro, l’Associazione Zero Waste Sardegna e il Comitato
Cittadini Liberi, pur se non previsto dalla procedura regionale di
verifica di assoggettabilità a VAS, in data 23.11.2016 avevano
presentato proprie osservazioni al Rapporto Ambientale Preliminare
dell’aggiornamento del Piano (Allegato 7),
finalizzate a richiedere l’attivazione della procedura di VAS, “per
garantire la partecipazione dei cittadini alle scelte che possono
incidere sulla loro salute, sulla conservazione delle risorse
ambientali e sullo sviluppo sostenibile dei territori in cui vivono.”
Tali osservazioni si concludevano richiedendo tra le altre cose che
venissero valutate anche le variazioni delle emissioni climalteranti
prodotte dall’impiantistica di incenerimento proposta
nell’aggiornamento del piano e in particolare la stima delle
variazioni di CO2, derivante dalla realizzazione a regime
(2022) dell’impiantistica di incenerimento rispetto alla situazione
attuale (2014) .
La risposta del Servizio Valutazione Ambientali (SVA) della Regione
Sardegna (Allegato 8), pervenuta dopo
tre mesi dalla presentazione delle osservazioni e dopo due
dall’approvazione dell’aggiornamento del Piano, risulta in
contraddizione rispetto a quanto affermato nella determina
sopracitata, proprio relativamente alle emissioni di CO2,
confermando in buona parte le nostre contestazioni.
Il Servizio SVA sostiene infatti che:”Dall’analisi dei
risultati si evince come, seppure rispetto alla situazione attuale
possa prevedersi un incremento delle emissioni di CO2
riferibili alla fase di termovalorizzazione, in ragione del maggior
quantitativo di rifiuti che si prevede di avviare allo smaltimento
rispetto al dato riferito al 2014, tuttavia tale incremento dovrebbe
essere abbondantemente compensato dalle emissioni di CO2
evitate grazie al consistente recupero di materia atteso a seguito
delle azioni di potenziamento delle raccolte differenziate e di
incoraggiamento delle attività di riciclaggio. Dall’analisi dei
risultati del bilancio globale delle emissioni di CO2,
infatti, emerge come nello scenario elaborato per l’aggiornamento
del Piano le emissioni di CO2 evitate sono
stimate in 54.518 tonnellate, contro le 10,601 tonnellate di CO2
evitate nel 2014”.
Quindi da una parte (determina n. 747 del 6.12.2016) il Servizio SVA
sostiene che gli impatti delle emissioni di CO2 saranno
non significativi in relazione al minor quantitativo di rifiuti
avviati a termovalorizzazione, dall’altra (risposta SVA del
23.02.2017) lo stesso SVA si contraddice prevedendo invece un
incremento delle emissioni di CO2 in relazione al maggior
quantitativo di rifiuti da avviare a incenerimento.
Che poi ci possa essere una compensazione nel bilancio globale delle
emissioni di CO2, in relazione al potenziamento delle
raccolte differenziate, è un fatto del tutto evidente, come risulta
altrettanto evidente che con la dismissione di Tossilo le emissioni
di CO2 evitate sarebbero ancora maggiori e pressoché pari a zero con
l’abbandono della pratica antieconomica e inquinante
dell’incenerimento dei rifiuti.
A tal proposito occorre evidenziare che non sono stati considerati
altri scenari attuabili, come appunto la
dismissione/soppressione del polo di incenerimento di Tossilo,
prevista dalla delibera di approvazione del vecchio piano del
2008, il mantenimento del solo polo di Cagliari, eventualmente anche
depotenziato o anche la soppressione dei poli di incenerimento a
favore di tecnologie alternative, attualmente disponibili.
La sopracitata determina del Servizio SVA (vedasi
allegato 6) sostiene inoltre che “le modifiche proposte
per l’aggiornamento dl Piano non introducono nuovi aspetti
ambientali rispetto a quelli già individuati e valutati nell’ambito
della procedura di Valutazione Ambientale Strategica condotta
preliminarmente all’approvazione del piano vigente, del 2008”.
In realtà, come precedentemente evidenziato, la VAS del 2008
doveva essere anch’essa aggiornata in quanto fuori contesto
temporale e territoriale, con evidenti carenze di informazione e di
dati rispetto alla situazione attuale.
Dal Rapporto Ambientale redatto nella procedura di assoggettabilità
VAS del 2008 si evince infatti che:
- L’esame della qualità dell’aria in Sardegna è stato condotto sulla base dei dati del 2006, forniti dalla rete di monitoraggio regionale mediante centraline dislocate nel territorio sardo. In tale contesto si è evidenziato che nell’area di Macchiareddu, ove insiste l’inceneritore di Capoterra, uno dei due poli di incenerimento individuati anche nell’aggiornamento del Piano, sono presenti quattro stazioni di misura. Esse tuttavia non risultano essere rappresentative a causa della loro eccessiva vicinanza rispetto al principale insediamento industriale. Le stazioni di monitoraggio hanno registrato un alto numero di superamenti dei limiti di legge legati all’ozono, alle polveri sottili ed al biossido di zolfo.
- I dati delle emissioni si riferiscono alla pubblicazione realizzata dall’APAT (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici), pubblicata nel 2004, che contiene la stima delle emissioni relativa all’anno 2000.
- Gli indicatori di stato per la qualità delle acque si riferiscono al Piano Tutela delle acque del 2006 che evidenzia una situazione non soddisfacente della qualità delle acque superficiali e sotterranee. E’ stato considerato non soddisfacente anche lo stato qualitativo dei corpi idrici destinati alla produzione di acqua potabile: su 45 stazioni monitorate, nessuna si trova in classe A1, solo il 17,8% si trova in classe A2, e il 37%, infine, si trova in classe A3;
- I dati sull’uso del suolo fanno riferimento alla Carta dell’uso del suolo della Regione Sardegna del 2003;
- Per quanto riguarda le aree a rischio di desertificazione si fa riferimento alla “Carta delle aree sensibili alla desertificazione” dell’ERSAT-SAR del 2004, dove la percentuale di aree già altamente degradate a causa del cattivo uso del terreno risulta pari alla metà del territorio sardo; il resto del territorio è costituito in buona parte da aree fragili e in minima parte da superfici potenzialmente vulnerabili alla desertificazione;
- I fattori di minaccia della biodiversità fanno riferimento allo Studio per il Piano nazionale di biodiversità del 2006, caratterizzato dalla carenza di informazioni, ad eccezione delle specie di interesse venatorio, in quanto non esistono programmi di monitoraggio della biodiversità regionale;
- Gli Studi epidemiologici in aree industriali fanno riferimento esclusivo al “Piano di disinquinamento per il risanamento del territorio del Sulcis-lglesiente”, che contiene un documento di sintesi dei risultati di uno studio epidemiologico condotto nelle aree perimetrate dal medesimo Piano, redatto nel 2000 dall’Istituto Superiore di Sanità. Gli autori di tale documento identificano un significativo eccesso di rischio in particolare per gli uomini e per alcune categorie di tumori (polmone-trachea-bronchi, rene e vescica), senza tuttavia che esso raggiunga "livelli eclatanti”;
- le valutazioni degli effetti prodotti dal piano è stata svolta a partire dal 2006 e sino al 2012, così come le misure di mitigazione per ridurre gli impatti locali dovuti alla realizzazione degli impianti di smaltimento/incenerimento, si riferiscono all’adozione di alcune misure progettuali e gestionali derivanti da norme ancora vigenti ma non aggiornate a nuove disposizioni
Anche la Provincia di Nuoro, in qualità di soggetto competente in
materia ambientale coinvolto nella procedura di verifica di
assoggettabilità a VAS dell’aggiornamento del piano, ha sostenuto
la necessità di una nuova VAS, come meglio specificato al terzo
punto.
Terzo punto (3): violazione delle Direttive
comunitarie relative alla conservazione degli Habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (92/43/CE) e
degli Uccelli selvatici (2009/147/CE)
L’aggiornamento del Piano non è stato neppure sottoposto alla
valutazione obbligatoria di Incidenza
Ambientale, prevista dalle Direttive “Habitat” (92/43/CE) e
“Uccelli selvatici” (2011/147/CE), nonché dal DPR n. 357 dell’8
settembre 1998 e s.m.i (art 5 e Allegato G), né tale valutazione è
stata ricompresa nel Rapporto Ambientale preliminare relativo alla
procedura di assoggettabilità a VAS.
L’art. 6 della Direttiva Habitat prevede infatti che qualsiasi
piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione
del sito, ma che possa avere incidenze significative su tale sito,
singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, sia
soggetto a procedura di valutazione di incidenza ambientale, tenendo
conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. La valutazione
si applica inoltre anche a qualsiasi piano o progetto che, pur
sviluppandosi all'esterno, può comportare ripercussioni sullo stato
di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito.
Anche l’art. 4 della Direttiva Uccelli stabilisce che “Gli
Stati membri adottano misure idonee a prevenire, nelle zone di
protezione di cui ai paragrafi 1 e 2, l’inquinamento o il
deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli
uccelli che abbiano conseguenze significative in considerazione degli
obiettivi del presente articolo. Gli Stati membri cercano inoltre di
prevenire l’inquinamento o il deterioramento degli habitat al di
fuori di tali zone di protezione”.
Tale concetto viene rafforzato nella “Guida all'interpretazione
dell'art. 6 della direttiva Habitat" della Commissione europea
che sottolinea l’importanza dell’applicazione delle salvaguardie
di cui all’art. 6, paragrafo 3, alle pressioni di sviluppo
all’esterno di un sito Natura 2000, che possano avere incidenze
significative su di esso. Viene tra l’altro evidenziato che “la
procedura dell’art. 6, paragrafi 3 e 4, è attivata non
dalla certezza ma dalla probabilità di incidenze significative sugli
habitat e sulle specie derivanti non solo da piani o progetti situati
all’interno di un sito protetto, ma anche da quelli ad di fuori di
esso”.
Il Rapporto Ambientale preliminare dell’aggiornamento del Piano
regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani, pur sostenendo “di
poter escludere impatti diretti sulla aree appartenenti alla rete
Natura 2000, designate come SIC e/o ZPS”, non fornisce nella
sostanza gli elementi necessari e che possano escludere incidenze
significative dirette e indirette sulla rete Natura 2000, come
prevede la normativa comunitaria e nazionale in materia, finalizzata
a contribuire alla salvaguardia della biodiversità e ad assicurare
il mantenimento delle specie selvatiche e degli habitat presenti in
tali siti in uno stato di conservazione favorevole.
Lo stesso comma 3 dell’art. 10 del D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce
che lo studio preliminare ambientale debba contenere la valutazione
di incidenza come di seguito specificato al comma 3 dell’art.10 del
D.Lgs 152/2006: “La VAS e la VIA comprendono le procedure
di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357
del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare
ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli
elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e
la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità
di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà
dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità
di informazione del pubblico danno specifica evidenza della
integrazione procedurale.”
Occorre tra l’altro evidenziare che la valutazione di incidenza era
stata effettuata solo parzialmente nella precedente VAS relativa al
Piano regionale della Gestione dei Rifiuti Urbani del 2008 e,
rispetto a quanto previsto dall’allegato G, aveva interessato
esclusivamente le caratteristiche del piano. Le interferenze di area
vasta del Piano con il sistema ambientale non erano stati presi in
considerazione “…in quanto il Piano regionale di gestione dei
rifiuti urbani non individua l’ubicazione di nuovi interventi bensì
prevede eventuali adeguamenti di quelli esistenti, che scaturiranno
dalle scelte che verranno adottate dall’Autorità d’ambito in
funzione dello scenario da attuarsi. Pertanto, come previsto dal
paragrafo 5.3.2 del presente rapporto ambientale, la verifica
dell’uso delle risorse naturali e la valutazione delle interferenze
sono rimandate, per ogni singolo intervento e il relativo sito di
impianto, alla verifica da svolgersi in occasione delle verifiche di
assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale e della
stessa valutazione di impatto ambientale, in occasione delle
valutazioni di incidenza di cui al D.P.R. 8.9.1997, n. 357, nonché
in occasione del rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione e
all’esercizio degli impianti di cui all’art. 208 del D. Lgs. n.
152/2006, oppure di cui al D. Lgs. n. 59/2005 (autorizzazione
integrata ambientale).
Poiché nell’aggiornamento del piano è presente soltanto uno
scenario, la Valutazione Ambientale di Incidenza doveva essere
effettuata, anche in considerazioni del fatto che il Rapporto
ambientale del Piano del 2008 non forniva informazioni e valutazioni
sullo stato della biodiversità regionale. A conferma di ciò,
come è stato già sottolineato, lo stesso rapporto del 2008 al
paragrafo 2.2.3 aveva affermato che “Gli indicatori di stato e
impatto “Livello di minaccia delle specie animali” e “Livello
di minaccia di specie vegetali” sono caratterizzati dalla carenza
di informazioni, ad eccezione delle specie di interesse venatorio, in
quanto non esistono programmi di monitoraggio della biodiversità
regionale”.
Quarto punto (4): irregolarità
della procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS
L’intera procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, attivata
dai rispettivi servizi regionali (TAT e SVA), è caratterizzata da
forzature e diversi profili di irregolarità che hanno costituito la
base del nostro nuovo ricorso al TAR Sardegna
contro l’aggiornamento del piano rifiuti (Allegato
9), ricorso intentato anche dai Comuni di Sarule, Olzai, Gavoi
e Arzana.
L’autorità procedente (Servizio TAT), in collaborazione con il
servizio SVA, non ha convocato tutti i soggetti competenti in
materia ambientale e non ha individuato alcun ente territoriale
interessato, come previsto dall’allegato C della delibera n.
34/33 del 07.08,2012, recante “direttive per lo svolgimento delle
procedure di Valutazione Ambientale”.
Come si evince dalla sopracitata determinazione n. 747 del 06.12.2016
del Servizio SVA non sono stati invitati, tra i soggetti competenti
in materia ambientale, gli Enti gestori delle aree protette
che, secondo l’art. 4 dell’Allegato C della suddetta delibera,
devono essere convocati obbligatoriamente.
Allegato C - delibera n. 34/33 del 07.08.2012
Art. 4
(Soggetti competenti in materia ambientale ed enti
territorialmente interessati)
1. L’autorità procedente individua, in collaborazione con il
Servizio SAVI, i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti
territorialmente interessati. Di seguito sono riportati gli enti da
consultare obbligatoriamente:
- ARPAS;
- Enti gestori delle aree protette;
- Province competenti per territorio;
- Uffici Regionali di tutela del paesaggio.
Pur stabilendo la norma regionale potere discrezionale sulla
convocazione di “enti territorialmente interessati”, è risultata
chiara la volontà dei Servizi TAT e SVA dell’Assessorato di
escludere finanche quei comuni nei cui territori di competenza
ricadono impianti di smaltimento (inceneritori e discariche) in
quanto enti maggiormente interessati agli effetti e alle ricadute
dell’aggiornamento del Piano.
Un ulteriore elemento di irregolarità riguarda il mancato rispetto
dei tempi messi a disposizione ai soggetti competenti in materia
ambientale individuati e/o convocati nel procedimento di verifica di
assoggettabilità a VAS per le osservazioni al Rapporto Ambientale
Preliminare.
In data 2 novembre 2016, infatti, presso gli uffici dell’Assessorato
Difesa Ambiente della Regione Sardegna si è tenuta la riunione di
“presentazione ai soggetti competenti in materia ambientale del
Rapporto Ambientale preliminare dell’aggiornamento del Piano dei
Rifiuti”, presentazione prevista
appunto nell’ambito del procedimento di verifica di
assoggettabilità a VAS. Nel corso della riunione il responsabile del
servizio SVA ha fissato il termine per l’invio di eventuali
osservazioni da parte dei soggetti competenti in materia ambientale
nel trentesimo giorno a partire dal 19.11.2016, come risulta dal
resoconto della riunione (Allegato 10). Poiché
il parere di non assoggettabilità a VAS è stato esitato in data
6.12.2016 con determinazione n. 747, ben 12 giorni prima del termine,
risulta evidente che il servizio SVA ha anticipato l’esito della
verifica non consentendo a tutti i soggetti competenti in materia
ambientale di presentare eventuali osservazioni entro i termini che
lo stesso servizio aveva stabilito.
Non è stato preso in considerazione neppure il parere espresso dalla
Provincia di Nuoro (Settore Ambiente) del 21.11.2016 (Allegato
11), quale soggetto competente in materia ambientale, sulla
verifica di assoggettabilità a VAS. In particolare sempre l’Allegato
C della delibera di G.R. n. 34/33 del 07.08.2012 (comma 7, art. 7)
prevede che i contributi dei soggetti competenti in materia
ambientale, come quello della Provincia di Nuoro, siano oggetto del
provvedimento della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS.
Nella determinazione del Servizio SVA n. 747 del 06.12.2016, in esito
alla verifica di assoggettabilità a VAS, nulla si dice a riguardo
delle osservazioni inviate dalla Provincia di Nuoro e delle criticità
evidenziate.
Allegato C della delibera di G.R. n. 34/33 del 07.08.2012
Art. 7
7. Il provvedimento di verifica deve contenere una valutazione
puntuale dei criteri previsti dall’Allegato C1 e dei contributi dei
soggetti competenti in materia ambientale e deve rendere conto di
come gli stessi sono stati presi in considerazione per la
formulazione del provvedimento di verifica.
Le osservazioni al Rapporto Ambientale Preliminare della Provincia di
Nuoro hanno riguardato i seguenti punti e il seguente parere:
- non risultano coinvolti tra i soggetti competenti in materia ambientale:
- i Comuni e le Unioni dei Comuni, in qualità di principali, se non unici attori, che dovranno adoperarsi al fine del raggiungimento degli obiettivi generali e specifici dell’aggiornamento del Piano, quali ad esempio la riduzione del 10% della produzione dei rifiuti urbani, il raggiungimento dell’80% di raccolta differenziata, la riduzione del conferimento in discarica di RUB, ecc.,
- gli Enti gestori delle aree protette, individuati dalla delibera GR 34/33 del 2012 quali soggetti da consultare obbligatoriamente;
- l’aggiornamento del Piano prevede una produzione di rifiuti largamente inferiore a quanto stimato in precedenza ed il raggiungimento dell’80% di raccolta differenziata; tale presupposto e tale obiettivo sono sostanzialmente diversi dal Piano del 2008 e comportano una conseguente revisione sostanziale della pianificazione. Inoltre, si ritiene che il confronto degli impatti conseguenti all’aggiornamento del Piano debba essere riferito agli scenari attuabili;
- il Piano del 2008 individuava un livello di gestione integrata provinciale per l’organizzazione della fase di raccolta e trasporto dei materiali. Considerate le recenti riforme in materia di enti locali, tale aspetto pianificatorio non è presente;
- gli scenari regionali non sono declinati e/o articolati per i singoli territori, ad esempio nulla viene detto relativamente alla destinazione di conferimento del rifiuto residuale del nord Sardegna, precedentemente destinato al nuovo impianto di Sassari;
- si ritiene inoltre opportuno approfondire in termini di analisi costi-benefici, il revamping di un impianto di Tossilo la cui funzionalità è stabilita per un periodo transitorio (2019.2030);
- non viene riportata un’analisi in merito all’entità degli impatti che la pianificazione proposta sulle matrici ambientali, con riferimento ai contenuti dell’Allegato 1 alla parte II del D.Lgs. n. 152/2006;
- non sono adeguatamente valutate le ricadute socio-economiche sul territorio e sulla popolazione, soggetto attuatore degli obiettivi del Piano.
Per quanto sopra, ritenuto che:
- l’aggiornamento del Piano determina impatti significativi, ex art. 5, lettera c), del D.Lgs. n. 152/2006, sull’intero territorio regionale;
- il rapporto ambientale preliminare, ex art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006, non definisce in modo compiuto lo stato attuale dell’ambiente, non approfondisce adeguatamente le successive problematiche e le eventuali mitigazioni e/o compensazioni;
- l’espletamento della procedura di VAS ed in particolare la predisposizione del rapporto ambientale, corredato da un adeguato piano di monitoraggio, sia la modalità che meglio garantisca una valutazione dell’alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta e indiretta, a breve e a lungo termine, permanente o temporanea, singola o cumulativa, positiva o negativa degli esiti della pianificazione proposta, in tutte le fasi di realizzazione e gestione, da effettuarsi in un corretto e completo ambito di influenza territoriale, ambientale e di fattibilità economica;
si esprime parere di assoggettabilità alla procedura di VAS per
l’aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani.
Secondo quanto riportato dalla Provincia di Nuoro, nel procedimento
di verifica di assoggettabilità a VAS sono quindi ravvisabili
irregolarità procedurali (mancata convocazione Enti gestione Parchi)
e istruttorie. Il Rapporto Ambientale Preliminare nella sostanza non
contiene tutti i dati e le informazioni sulle caratteristiche degli
impatti e delle aree che possono essere interessate e soprattutto sui
rischi per la salute umana e per l’ambiente, come stabilito
dall’allegato 1 del D,Lgs, 152/2006 sopra richiamato, e non
fornisce inoltre un quadro completo delle modifiche proposte
nell’aggiornamento del Piano. Per questi motivi la Provincia
richiede che venga attivata la procedura di VAS.
Quinto punto (5): mancato rispetto delle
indicazioni dell'art. 4 della Direttiva 2008/98/CE, relativo alla
corretta gestione dei rifiuti, recepito dallo stato italiano con
l'art. 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 come
sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n.
205 e
mancato rispetto dell’economia circolare.
La Direttiva 2008/98/CE ha stabilito che la corretta gestione
dei Rifiuti deve rispettare una precisa gerarchia di azioni, che
segue un ordine dettato dal livello di priorità e sostenibilità
ambientale:
a) prevenzione
b) preparazione per il riutilizzo/riuso
c) riciclo
d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia
e) smaltimento.
Sul piano generale il nuovo Piano regionale dei rifiuti, pur
riferendosi all'obbligo sancito dalle Direttive Europee e dalle norme
nazionali di rispettare la gerarchia del trattamento dei rifiuti,
assume però, nella sua delineazione dello scenario futuro sino al
2030, che tale obbligo vada rispettato mediante sistemi di
trattamento termico, e che tutto il rifiuto urbano residuo debba
dunque passare attraverso sistemi di incenerimento.
Questo non è condivisibile né corretto, in quanto non c’è
nulla che attesti un tale obbligo nelle Direttive UE e nelle norme
nazionali.
E' nostra convinzione che l'incenerimento del secco residuo sia una
scelta univoca e aprioristica degli autori del Piano, confermata
anche dalle seguenti considerazioni.
a) Sono stati sovrastimati i quantitativi di secco residuo da
inviare ad incenerimento
Nel Piano viene massimizzato il computo delle necessità di
ulteriore incenerimento, eludendo di fatto alcuni passaggi di
calcolo.
Tra le distorsioni di calcolo e assunti erronei fondamentali:
- non vengono considerati gli effetti quantitativi di programmi di prevenzione/riduzione del rifiuto che sono però resi obbligatori dall'articolo 29 della Direttiva 2008/98, o dallo stesso Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti (Decreto Direttoriale 7 ottobre 2013);
- il citato Decreto Direttoriale prevede i seguenti obiettivi al 2020: riduzione della produzione di rifiuti urbani del 5% per unità di PIL; Riduzione del 10% della produzione di rifiuti speciali pericolosi per unità di Pil; Riduzione del 5% della produzione di rifiuti speciali non pericolosi per unità di Pil, tramite l'adozione di strumenti economici, fiscali e di regolamentazione che fanno leva sull’interesse individuale dei soggetti privati. Entro un anno le Regioni sono tenute a integrare la loro pianificazione territoriale con le indicazioni contenute nel Programma nazionale;
- non si considerano gli scenari incrementali di recupero di materia attualmente in discussione a livello UE, nel corso del dibattito sulla “Economia Circolare”; scenari che comporterebbero un aumento degli obiettivi di recupero di materia. Evidentemente, la cosa non potrà coesistere con una situazione di infrastrutturazione "pesante", come previsto dal Piano, mediante impianti che richiedono alimentazione con flussi di rifiuti garantiti per 20-30 anni;
- la necessità di incenerimento dei materiali da raccolta differenziata viene computata senza tener conto che gran parte degli scarti inceneribili sono anche, in modo più coerente con le gerarchie UE e con migliore profitto economico, riciclabili.
b) Non viene effettuata una valutazione comparativa con scenari
diversi dall'incenerimento.
Non vengono presi in esame scenari operativi alternativi, come gli
impianti a freddo con recupero di materia che non solo sono
praticabili e praticati, anche con la riconversione degli attuali
impianti di TMB, ma si stanno diffondendo nelle programmazioni locali
in molte parti d'Italia in quanto mantengono flessibilità nel
medio-lungo termine, grazie alla convertibilità di tali impianti a
trattare materiali da RD. Il che consente di accompagnare la crescita
delle raccolte differenziate e la minimizzazione progressiva del
secco residuo.
Nell'ottica dell'implementazione delle politiche di gestione dei
rifiuti coerenti con l'economia circolare, il nuovo Piano si
sofferma però ad analizzare le possibilità e le problematiche
relative al recupero 1) delle scorie da incenerimento e 2) del secco
residuo.
1) Recupero delle scorie da incenerimento.
L'esame della situazione e delle prospettive future si apre con
questa premessa: “In un contesto che si vuole sempre più
circolare, la pianificazione regionale deve ricercare la possibilità
di inserire elementi di circolarità identificabili anche in una
efficace gestione delle scorie prodotte durante la combustione dei
rifiuti urbani. In particolare, in un'ottica di economia circolare lo
smaltimento in discarica delle scorie risultanti dal processo di
combustione rappresenta una perdita di materiali strategici alla
quale è necessario ovviare.”
Il Piano rileva come, in Sardegna, gli impianti per il recupero di
tali scorie siano del tutto assenti e anche valutandone la possibile
realizzazione, la prospettiva di recupero più vantaggiosa sarebbe
quella relativa all'impiego nei sottofondi stradali o nei
riempimenti, opzione, tuttavia, che si caratterizza per le maggiori
problematiche ambientali legate al rilascio di inquinanti.
Nonostante le criticità evidenziate, l'analisi si chiude con
l'indicazione di un avvio al riutilizzo fuori regione delle scorie di
incenerimento e di “apposita direttiva regionale atta a favorire
l’avvio al recupero delle scorie, in quanto non può essere
accettato il conferimento in discarica dell’intera produzione di
scorie dalle linee di termovalorizzazione ma, al più, solo degli
scarti del pretrattamento, finalizzato al recupero, eventualmente
necessario”.
2) Recupero del secco residuo
Il Piano riporta i risultati di una indagine sperimentale condotta
sul secco residuo proveniente da raccolta differenziata, evidenziando
che questa ha permesso di attestare un tenore ancora significativo di
materiali riciclabili (30% del totale, cui si aggiunge la frazione
rappresentata dai “panni igienici”, che in alcune realtà
rappresenta il 40-50% del totale), ma che al momento l'operazione di
separazione si presenta difficoltosa e onerosa in quanto mancano in
Sardegna linee dotate di separatori ottici e si è dovuto procedere
nella sperimentazione con la sola selezione manuale, che ha
consentito di separare una quantità di valorizzabili pari a circa il
20% del totale lavorato.
Si afferma anche che “rappresenta un elemento di sicuro
interesse la possibilità di intervenire con separazioni
automatizzate eventualmente da perfezionare con cernita manuale, così
come in fase di sperimentazione in altre realtà nazionali. Al
momento questa sperimentazione non è stata ancora possibile in
quanto le linee di selezione esistenti sul territorio regionale
(sostanzialmente legate ai centri di selezione COREPLA) non sono
ancora dotate di separatori ottici (attualmente in fase di
installazione) che consentirebbero una selezione automatizzata e,
quindi, un potenziale incremento delle portate a lavorazione.
In quest'ottica, la Regione Sardegna, promuoverà ulteriori
sperimentazioni sulla fattibilità tecnico-economica di interventi di
separazione di valorizzabili dal secco residuo presso centri di
selezione del territorio regionale dotati di separatori automatizzati
e su flussi di secco residuo provenienti da realtà in cui è stata
raggiunta una percentuale di R.D. almeno del 75% e la realizzazione
sul territorio regionale di impianti sperimentali di riciclo di panni
igienici. Inoltre, “qualora i risultati dovessero fornire
indicazioni adeguatamente attendibili ed estendibili alla piena scala
in termini di fattibilità tecnico-economica, potrà essere elevato
ad azione di Piano tendente a ridurre la richiesta di potenzialità
di termovalorizzazione.”
Nonostante le percentuali di recupero di materiali
documentate con la sperimentazione, e la possibilità di
ulteriori possibili sviluppi, si afferma però che il recupero di
materiali riciclabili dal secco residuo è un'operazione
anacronistica e disincentivante nei confronti della raccolta
differenziata.
Dunque il recupero delle scorie da incenerimento (una pratica posta
al 4° posto della gerarchia europea) viene definito come congruente
con gli obiettivi dell'economia circolare e una perdita di materiali
strategici alla quale è necessario ovviare; al contrario, il
recupero di materiali ancora riciclabili dal secco residuo (al 3°
posto nella gerarchia europea) è definito anacronistico e
disincentivante.
E' evidente che le due problematiche si pongono in assoluta
contrapposizione: recuperando la maggior parte del secco residuo non
si potrebbero più tenere in piedi i 2 inceneritori e non
esisterebbero scorie da recuperare.
L’aggiornamento del Piano non tiene conto che gli inceneritori in
Sardegna hanno un problema di fondo: possono recuperare, tra l’altro
con un rendimento molto basso, energia elettrica dal processo di
combustione ma, a differenza di analoghi impianti italiani ed
europei, non hanno la possibilità di recuperare l’energia termica
prodotta in quanto non esistono utenze, né industriali né civili, che ne possano beneficiare. Tra l’altro i costi di incenerimento in
Sardegna (166 €/t) sono i più alti d’Italia ed è lo stesso
aggiornamento a dircelo: “la tariffa praticata in Sardegna
risulta la più elevata, significativamente superiore alla tariffa
media nazionale (di circa 40 €/t) e di quelle delle fasce
tariffarie maggiori (di circa 20 €/t).”
In ogni caso la previsione di incenerire tutto il rifiuto secco
indifferenziato, costituito dal 20% dei rifiuti prodotti a regime nel
2022, costituirà una pesante barriera infrastrutturale al
conseguimento di tassi di riciclaggio più alti, barriera che si
rifletterà negativamente nel perseguimento dell’economia
circolare, tanto enfatizzata nell’aggiornamento del Piano, anche
perché le previsioni del piano, effettuate sino al 2030, mettono una
pesante ipoteca anche ai futuri aggiornamenti del Piano che
obbligatoriamente dovranno essere aggiornati “almeno ogni 6 anni”
Occorre infine evidenziare che recentemente la Commissione europea
con una comunicazione del 26 gennaio 2017 al Parlamento Europeo, al
Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle
Regioni ha chiarito "Il ruolo della termovalorizzazione
nell'economia circolare", sostenendo che "l’incenerimento
dei rifiuti con scarso recupero di energia è considerato una forma
di smaltimento e non di recupero. Nel valutare il sostegno
finanziario pubblico ai processi di termovalorizzazione è
particolarmente importante non compromettere la gerarchia dei rifiuti
scoraggiando opzioni di gestione dei rifiuti con un maggiore
potenziale in termini di economia circolare. Inoltre, il
finanziamento pubblico non dovrebbe favorire la creazione di
sovraccapacità, come gli inceneritori, per il trattamento di rifiuti
non riciclabili.
In proposito va ricordato che la quantità dei rifiuti non
differenziati utilizzati come materia prima nei processi di
termovalorizzazione dovrebbe diminuire a seguito degli obblighi di
raccolta differenziata e dei più ambiziosi obiettivi di riciclaggio
dell’UE. Per questi motivi si invitano gli Stati membri a ridurre
gradualmente il sostegno pubblico per il recupero di energia da
rifiuti non differenziati.”
E questo è tanto più applicabile al caso del nuovo Piano rifiuti
della Sardegna, in quanto gli inceneritori previsti saranno
finanziati con fondi pubblici, così come dovrebbe essere applicabile
l’invito rivolto agli Stati membri finalizzato a “introdurre
una moratoria sui nuovi impianti e smantellare quelli più vecchi e
meno efficienti”, moratoria richiesta fra l’altro da due
diverse proposte di legge regionali (n. 186 del 19.02.2015 e n. 204
del 24.04.2015) depositate in Consiglio regionale e a tutt’oggi mai
discusse.
- Se possibile, menzionare le norme del diritto comunitario (trattati, regolamenti, direttive, decisioni ecc.) che, secondo il denunciante, lo Stato membro ha violato:
Decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005,
relativa alla firma, a nome della Comunità europea, della
convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del
pubblico al processo decisionale e l'accesso alla giustizia in
materia ambientale (Convenzione Åarhus, Danimarca, 25 giugno
1998),
Direttiva 2003/35/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26
maggio 2003 che prevede la partecipazione del pubblico
nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e
modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE
relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla
giustizia
REGOLAMENTO (CE) N. 1367/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 6 settembre 2006 sull’applicazione alle
istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della
convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la
partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso
alla giustizia in materia ambientale
Direttiva n. 2001/42/CE relativa alla Valutazione Ambientale
Strategica
Direttiva n. 2009/147/CE DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 30 novembre
2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici
Direttiva n. 92/43/CEE DEL
CONSIGLIO, del 21 maggio 1992, relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e
della fauna selvatiche
Direttiva 2008/98/CE DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 19 novembre
2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.
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